Articolo 100Suddivisione in lotti
Article 100 · Division into lots
1.Public buyers shall consider whether to divide contracts into lots.
1.Gli acquirenti pubblici valutano se suddividere i contratti in lotti.
2.In assessing whether a contract should be divided into lots, public buyers shall take into account, where relevant, the potential contribution of such division to increasing participation of SMEs, reducing dependency on a single supplier, strengthening supply chain resilience and security of supply, and fostering innovation, as well as, on the other hand, the impact of such division on the efficiency of and risks related to the integrity of the procurement. Where division into lots is not mandatory pursuant to paragraph 6 and public buyers consider that such division is not appropriate, they shall indicate the main reasons thereof in the procurement detail or in the individual documentation pursuant to Article 109.
2.Nel valutare se un contratto debba essere suddiviso in lotti, gli acquirenti pubblici tengono conto, se del caso, del potenziale contributo di tale suddivisione all’aumento della partecipazione delle PMI, alla riduzione della dipendenza da un unico fornitore, al rafforzamento della resilienza della catena di approvvigionamento e della sicurezza dell’approvvigionamento e alla promozione dell’innovazione, nonché, d’altra parte, dell’impatto di tale suddivisione sull’efficienza dell’appalto e sui rischi per la sua integrità. Se la suddivisione in lotti non è obbligatoria a norma del paragrafo 6 e ritengono che tale suddivisione non sia opportuna, gli acquirenti pubblici ne indicano le ragioni principali nel dettaglio dell’appalto o nella documentazione della singola procedura a norma dell’articolo 109.
3.Where public buyers divide a contract into lots, they shall do so in a way that the scope, size, number and nature of lots are proportionate to the subject-matter and complexity of the contract.
3.Se suddividono un contratto in lotti, gli acquirenti pubblici fanno in modo che la portata, la dimensione, il numero e la natura dei lotti siano proporzionati all’oggetto e alla complessità del contratto.
4.Public buyers may award contracts for individual lots without applying the procedures provided for under this Regulation, provided that the estimated value net of VAT of the lot concerned is less than EUR 80 000 for supplies or services or EUR 1 million for works. However, the aggregate value of the lots thus awarded without applying this Regulation shall not exceed 20 % of the aggregate value of all the lots into which the proposed work, the proposed acquisition of similar supplies or the proposed provision of services has been divided.
4.Gli acquirenti pubblici possono aggiudicare contratti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dal presente regolamento, purché il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi o a 1 milione di EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti così aggiudicati senza applicare il presente regolamento non supera il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati suddivisi l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.
5.Public buyers may limit the number of lots for which economic operators may submit tenders. They shall indicate that limit in the procurement detail.
5.Gli acquirenti pubblici possono limitare il numero di lotti per i quali gli operatori economici possono presentare offerte. Essi indicano tale limite nel dettaglio dell’appalto.
6.Public buyers may limit the number of lots that may be awarded to a single tenderer. In such case, public buyers shall state the maximum number, and where applicable, the possible combinations of lots in the procurement detail. They shall also indicate in the procurement detail the objective and non-discriminatory criteria or rules they intend to apply for determining which lots will be awarded where the application of the award criteria would result in one tenderer being awarded more lots than the maximum number.
6.Gli acquirenti pubblici possono limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. In tal caso, indicano nel dettaglio dell’appalto il numero massimo e, se del caso, le possibili combinazioni di lotti. Indicano inoltre nel dettaglio dell’appalto i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.