Public Procurement ActProposta di regolamento · COM(2026) 590 final · 2026/0265 (COD)
IT

Articolo 21Operatori economici

Article 21 · Economic operators

1.Public buyers shall not require economic operators to have a specific legal form in order to participate in the procurement procedure.

1.Gli acquirenti pubblici non impongono agli operatori economici una specifica forma giuridica ai fini della partecipazione alla procedura di appalto.

2.Economic operators that, under the law of the Member State in which they are established, are entitled to provide the relevant supplies, works or services, shall not be rejected solely on the ground that, under the law of the Member State in which the contract is to be awarded, the economic operator would have been required to be either a natural or legal person.

2.Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire le forniture, i lavori o i servizi di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato il contratto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

3.Public buyers may, in the case of services, works or siting and installation operations, require legal persons to indicate before the start of the execution of the tasks concerned, the names and relevant qualifications of the staff responsible for the performance of the contract in question.

3.Per gli appalti di servizi e di lavori, nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, gli acquirenti pubblici possono imporre alle persone giuridiche di indicare, prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, il nome e le qualifiche professionali pertinenti del personale incaricato dell’esecuzione del contratto.

Leggi nel testo completo →Tutti gli articoli della parte II →