Articolo 33Svolgimento delle negoziazioni
Article 33 · Conduct of negotiations
1.Public buyers shall respect the principles of proportionality and equal treatment in the conduct of negotiations and shall ensure that in any given round of negotiations the number of solutions discussed allows for genuine competition. Public buyers shall ensure that any disclosure of information during negotiations does not affect the commercial interests of the economic operators taking part in such negotiations.
1.Nello svolgimento delle negoziazioni gli acquirenti pubblici rispettano i principi di proporzionalità e di parità di trattamento e garantiscono che, in ciascuna fase delle negoziazioni, il numero di soluzioni discusse consenta un’effettiva concorrenza. Gli acquirenti pubblici garantiscono che la divulgazione di informazioni durante le negoziazioni non pregiudichi gli interessi commerciali degli operatori economici che vi partecipano.
2.Without prejudice to other relevant Union legislation, public buyers may negotiate all non-essential characteristics of the works, supplies and services intended for purchase, which may include certain elements related, for instance to technical merit, quantity, delivery conditions and other commercial aspects, but does not include exclusion grounds, selection criteria and award criteria. Public buyers shall clearly indicate in the public summary of competition the characteristics of the works, supplies and services that are not subject to negotiation. These indications shall be sufficiently precise and comprehensive to circumscribe the subject-matter of the contract and shall contain the essential conditions of the contract, on which economic operators would legitimately rely in order to take the decision whether to participate in the award procedure. The negotiations shall not substantially alter the subject-matter of the contract.
2.Fatta salva altra pertinente normativa dell’Unione, gli acquirenti pubblici possono negoziare tutte le caratteristiche non essenziali dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquistare, che possono comprendere determinati elementi relativi, ad esempio, al pregio tecnico, alla quantità, alle condizioni di consegna e ad altri aspetti commerciali, ma non i motivi di esclusione, i criteri di selezione e i criteri di aggiudicazione. Gli acquirenti pubblici indicano chiaramente nella sintesi pubblica di gara le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi che non sono oggetto di negoziazione. Tali indicazioni sono sufficientemente precise e complete da delimitare l’oggetto del contratto e contengono le condizioni essenziali del contratto sulle quali gli operatori economici farebbero legittimo affidamento per decidere se partecipare alla procedura di aggiudicazione. Le negoziazioni non modificano sostanzialmente l’oggetto del contratto.
3.Public buyers may conduct negotiations in one or more rounds. After each round, the economic operators participating in the negotiations shall be invited to submit a tender and public buyers may decide to reduce the number of participants based on the award criteria set pursuant to Article 98. Public buyers shall inform economic operators when a new round of negotiations will start and whether or not they will be invited. Public buyers shall inform all tenderers, whose tenders have not been eliminated, of any changes to the specifications or changes to other parts of the procurement detail as a result of the negotiations. Public buyers shall provide sufficient time for tenderers to modify and re-submit amended tenders, as appropriate. Economic operators may submit revised tenders depending on the outcome of the negotiations. Where a public buyer has decided to conclude the negotiations and proceed to the award of the contract, it shall invite each of the remaining economic operators to submit a final tender.
3.Gli acquirenti pubblici possono svolgere le negoziazioni in una o più fasi. Al termine di ciascuna fase, gli operatori economici che partecipano alle negoziazioni sono invitati a presentare un’offerta e gli acquirenti pubblici possono decidere di ridurre il numero dei partecipanti sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati a norma dell’articolo 98. Gli acquirenti pubblici informano gli operatori economici dell’avvio di una nuova fase di negoziazione e del fatto che siano o meno invitati. Gli acquirenti pubblici informano tutti gli offerenti le cui offerte non sono state eliminate di ogni modifica delle specifiche o di altre parti del dettaglio dell’appalto derivante dalle negoziazioni. Gli acquirenti pubblici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, se del caso, le offerte modificate. Gli operatori economici possono presentare offerte riviste in funzione dell’esito delle negoziazioni. L’acquirente pubblico che ha deciso di concludere le negoziazioni e di procedere all’aggiudicazione del contratto invita ciascuno degli operatori economici rimasti a presentare un’offerta finale.