Articolo 60Appalti pubblici per l’innovazione
Article 60 · Public procurement of innovation
1.Public buyers shall classify their procurement as public procurement of innovation in the public summary of competition where the procurement has as its objective the purchase of an innovative solution. An innovative solution has one or more new characteristics that deliver better performance or added value compared with alternative solutions which are available on a large-scale commercial basis on the relevant market. New characteristics of an innovative solution may include new or improved combinations of existing characteristics and new or improved ways of using existing characteristics, such as using existing characteristics in a new sector or a new context.
1.Gli acquirenti pubblici classificano il proprio appalto come appalto pubblico per l’innovazione nella sintesi pubblica di gara quando l’appalto ha come obiettivo l’acquisto di una soluzione innovativa. Una soluzione innovativa presenta una o più caratteristiche nuove che offrono prestazioni migliori o un valore aggiunto rispetto a soluzioni alternative disponibili su vasta scala commerciale sul mercato di riferimento. Le caratteristiche nuove di una soluzione innovativa possono comprendere combinazioni nuove o migliorate di caratteristiche esistenti e modalità nuove o migliorate di utilizzo di caratteristiche esistenti, ad esempio l’uso di caratteristiche esistenti in un nuovo settore o in un nuovo contesto.
2.In any event, public buyers shall classify their purchases in public summaries as public procurement of innovation in both of the following cases:
2.In ogni caso, gli acquirenti pubblici classificano i propri acquisti nelle sintesi pubbliche come appalti pubblici per l’innovazione in entrambi i casi seguenti:
(a)the award of a contract for a solution that was successfully developed in an innovation procedure pursuant to Article 45;
(a)l’aggiudicazione di un contratto per una soluzione sviluppata con successo in una procedura per l’innovazione a norma dell’articolo 45;