Public Procurement ActProposta di regolamento · COM(2026) 590 final · 2026/0265 (COD)
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Articolo 31Scelta delle procedure

Article 31 · Choice of procedures

1.Public buyers may use the open procedure set out in Article 34 and the dynamic procedure set out in Article 36 irrespective of the type of works, supplies or services needed.

1.Gli acquirenti pubblici possono ricorrere alla procedura aperta di cui all’articolo 34 e alla procedura dinamica di cui all’articolo 36 a prescindere dal tipo di lavori, forniture o servizi necessari.

2.Public buyers may use the innovation procedure to address a societal challenge for which they have not identified an existing appropriate or desirable solution, which is to be developed by the successful tenderer(s) in the course of the innovation procedure.

2.Gli acquirenti pubblici possono ricorrere alla procedura per l’innovazione per affrontare una sfida sociale per la quale non abbiano individuato una soluzione esistente adeguata o auspicabile, da sviluppare a cura dell’offerente o degli offerenti prescelti nel corso della procedura per l’innovazione.

3.Public buyers may use the special procedure described in Article 46 only in the specific cases and circumstances laid down in Articles 47 and 48.

3.Gli acquirenti pubblici possono ricorrere alla procedura speciale di cui all’articolo 46 solo nei casi e nelle circostanze specifici previsti dagli articoli 47 e 48.

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